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CASO PLUSVALENZE - Juventus, l'avvocato Di Cintio: "Dal Tar arrivano questioni molto rilevanti"
06.06.2024 20:38 di Redazione

"Si tratta di questioni molto rilevanti, in ragione del fatto che la legge 220/2003 è il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la cui legittimità verrà sottoposta alla lente d'ingrandimento dell'organo di giustizia più importante d'Europa". Lo afferma l'avvocato Cesare Di Cintio, l'esperto di diritto sportivo contattato dall'ANSA in merito alla decisione del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dall'ex presidente e dall'ex ad della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, nell'ambito vicenda relativa alla contabilizzazione di presunte plusvalenze fittizie nei bilanci societari. In particolare, spiega il legale, "la Corte è stata investita della decisione in merito alla compatibilità del diritto comunitario con le norme italiane che regolano i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale". I tre aspetti che il Tar chiede vengano valutati si possono sintetizzare in distinti quesiti, secondo Di Cintio. "Il primo, è per sapere se il diritto interno di uno stato membro, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, possa escludere la tutela giurisdizionale del giudice nazionale se non ai soli fini della tutela risarcitoria". I giudici amministrativi, secondo quesito, chiedono di sapere poi se una normativa nazionale (il dl 220/2003) - che consente agli organi sportivi di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio in forza di una clausola generale a carattere indeterminato - viola gli artt. 6 e 19 del Trattato dell'Unione europea (Tue), interpretati alla luce degli artt.47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della Cedu. "Inoltre - afferma ancora l'avvocato - non vengono così messi a rischio il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo?". Sul decreto in oggetto - che consente l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva che impedisce ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale di svolgere l'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale - "si chiede infine se viola il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 45, 49 e 56, 101 e 102 del Tfue e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

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CASO PLUSVALENZE - Juventus, l'avvocato Di Cintio: "Dal Tar arrivano questioni molto rilevanti"

di Napoli Magazine

06/06/2024 - 20:38

"Si tratta di questioni molto rilevanti, in ragione del fatto che la legge 220/2003 è il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la cui legittimità verrà sottoposta alla lente d'ingrandimento dell'organo di giustizia più importante d'Europa". Lo afferma l'avvocato Cesare Di Cintio, l'esperto di diritto sportivo contattato dall'ANSA in merito alla decisione del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dall'ex presidente e dall'ex ad della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, nell'ambito vicenda relativa alla contabilizzazione di presunte plusvalenze fittizie nei bilanci societari. In particolare, spiega il legale, "la Corte è stata investita della decisione in merito alla compatibilità del diritto comunitario con le norme italiane che regolano i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale". I tre aspetti che il Tar chiede vengano valutati si possono sintetizzare in distinti quesiti, secondo Di Cintio. "Il primo, è per sapere se il diritto interno di uno stato membro, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, possa escludere la tutela giurisdizionale del giudice nazionale se non ai soli fini della tutela risarcitoria". I giudici amministrativi, secondo quesito, chiedono di sapere poi se una normativa nazionale (il dl 220/2003) - che consente agli organi sportivi di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio in forza di una clausola generale a carattere indeterminato - viola gli artt. 6 e 19 del Trattato dell'Unione europea (Tue), interpretati alla luce degli artt.47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della Cedu. "Inoltre - afferma ancora l'avvocato - non vengono così messi a rischio il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo?". Sul decreto in oggetto - che consente l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva che impedisce ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale di svolgere l'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale - "si chiede infine se viola il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 45, 49 e 56, 101 e 102 del Tfue e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".