Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le ammende per le società, dopo la 25esima giornata. 4mila euro di multa alla Roma, 3mila alla Juventus e all'Udinese, 2mila al Frosinone e 1500 euro al Verona.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, più volte intonato cori offensivi nei confronti delle istituzioni calcistiche".
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE "per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA "per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
20/02/2024 - 16:11
Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le ammende per le società, dopo la 25esima giornata. 4mila euro di multa alla Roma, 3mila alla Juventus e all'Udinese, 2mila al Frosinone e 1500 euro al Verona.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, più volte intonato cori offensivi nei confronti delle istituzioni calcistiche".
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE "per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA "per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".